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ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

E' un contributo economico annuale a sostegno dei nuclei familiari residente nel Comune di Monchiero in cui sono presenti almeno tre figli minori di 18 anni e aventi una situazione economica familiare ISE che non superi determinati valori

Possono richiedere il contributo i cittadini italiani o comunitari, residenti nel Comune di Monchiero, che convivono con tre o più figli minori che siano figli della persona richiedente, del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo.

Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione ISE il cittadino deve rivolgersi ad un CAAF CISL di Bra – Via Barbacana n. 1 – Centro Servizi – convenzionato, prenotando telefonicamente (telefono 0172/425601). Il servizio è gratuito.

La domanda, debitamente compilata, deve essere corredata dell'attestazione ISE dell’anno precedente e  deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno, a mano o spedita con raccomandata A.R. all'Ufficio Protocollo del Comune di Monchiero – Loc. Borgonuovo A, 9 (in caso di spedizione fa fede il timbro dell'Ufficio Postale).

La validità è annuale, quindi anche le famiglie che hanno ottenuto il contributo per l'anno precedente devono ripresentare la domanda e tutti i documenti necessari.

Il pagamento viene effettuato dall'INPS in due rate, corrispondenti a due semestralità: la prima rata viene erogata sulla base della data di presentazione della domanda, comunque mai prima del mese di luglio, e la seconda generalmente entro gennaio dell'anno successivo.

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sui mesi effettivi in cui si verifica il requisito di almeno tre figli a carico.

Nel caso in cui questo requisito esista per un periodo inferiore ad un anno, l'importo dell'assegno può essere ridotto.

NEL CASO DI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE

Se nel corso dell'anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la domanda e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

- non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della domanda, nel corso dell'anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva domanda;

- se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, perché, ad esempio, il minore non fa più parte della famiglia anagrafica del richiedente o è diventato maggiorenne, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.