Dall’entrata in vigore del D.lgs. 116/2020 vengono classificati come “Urbani” solo una serie di rifiuti definiti e prodotti da un elenco di categorie commerciali, artigianali e di servizio predeterminate, tra cui non compaiono le aziende agricole.
Ne consegue che i rifiuti prodotti da queste ultime non possono più essere conferiti al servizio pubblico di raccolta.
Inoltre, la normativa specifica che i rifiuti urbani non includono quelli derivanti da “coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse” (art. 2135 C.C.).
Alla luce di tali cambiamenti normativi, anche l’organizzazione delle raccolte su base consortile è stata adeguata.
07/03/2025 10:29